Agevolazioni ed esoneri contributivi per le aziende che conseguono la certificazione sulla parità di genere



È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto Legislativo 20/10/2022 – Esonero contributivo parità di genere, che stabilisce le modalità di applicazione delle agevolazioni contributive per le aziende che ottengono la certificazione di parità di genere, come previsto dall’ art. 5 della Legge 162/2021, che ha modificato il Codice delle pari opportunità.

Ricordiamo che l’esonero contributo non verrà riconosciuto in automatico, ma sarà necessario presentare specifica domanda secondo istruzioni operative che verranno rese disponibili dall’INPS.

COPERTURA FINANZIARIA:

A decorrere dall’anno corrente, il provvedimento prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro annui per gli sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro del settore privato che siano in grado di dimostrare, con certificazione validata da ente accreditato, il loro impegno concreto nell’implementazione di misure atte a ridurre la disparità di genere all’interno della propria organizzazione.

Il decreto, inoltre, in attuazione della legge di bilancio, prevede ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (Fondo per il sostegno della parità salariale di genere).

REQUISITI E MISURA DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LA PARITÀ DI GENERE:

Misura del beneficio contributivo di cui potranno godere le aziende che conseguiranno la certificazione di parità di genere:

  • Sgravio sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi INAIL, per il periodo di validità della predetta certificazione, pari all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione, con limite massimo di 50.000 euro annui.

Altre informazioni utili:

  • Se le risorse stanziate non dovessero essere sufficienti a coprire il numero di domande ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.
  • L’utilizzo dell’esonero contributivo è subordinato anche alle seguenti condizioni: possesso del DURC e assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
  • In caso di revoca della certificazione, le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
  • Le imprese che beneficeranno indebitamente dell’esonero contributivo dovranno versare i contributi dovuti e pagare le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

ESONERO CONTRIBUTIVO PARITÀ DI GENERE: COME SI OTTIENE

Come anticipato, la presentazione delle domande (in via telematica) sarà regolata da specifici termini e modalità che verranno comunicati prossimamente dall’INPS.

I datori di lavoro in possesso dei requisiti dovranno inserire nella richiesta le seguenti informazioni:

1) i dati identificativi dell’azienda;

2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

6) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

S.C.F. International affianca le imprese nel percorso verso il raggiungimento della certificazione sulla parità di genere, per garantire a tutti i lavoratori migliori e più eque condizioni di lavoro.

Per una consulenza contattaci all’indirizzo info@scfinternational.it, saremo a disposizione per rispondere a tutte le tue domande!

PER APPROFONDIRE:

Consulta prassi-di-riferimento-unipdr/125.pdf